Articolo aggiuntivo n. 5.020 ai ddl C.407 , C.40 , C.257 , C.4130 , C.4362 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 20/09/17

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifica dell'articolo 158 del Codice penale).

  1. Dopo il secondo comma dell'articolo 158 del codice penale è inserito il seguente:

  «Per i reati previsti dagli articoli 643 e 643-bis il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui per la prima volta la persona offesa dal reato o una di esse, in caso di pluralità delle stesse, abbia consapevolezza della condotta fraudolenta o dell'abuso commessi.».