presentato il 26/09/2017 in Assemblea della Camera da Chiara DI BENEDETTO (M5S)
testo emendamento del 26/09/17
Sostituirlo con i seguenti:
Art. 2. – (Benefici e agevolazioni). – 1. Alle imprese di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 28, commi 1 e da 7 a 9, e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché gli articoli 7-bis e 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano alle imprese culturali e creative che:
a) siano micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
b) risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui all'articolo 2-bis;
c) le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato;
d) il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a un milione di euro;
e) non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti la data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
f) impieghino una quota di almeno metà dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
Art. 2-bis. – (Sezione speciale del registro delle imprese). – 1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, cui sono iscritte le imprese culturali e creative, di cui agli articoli 1 e 2.
2. L'iscrizione in tale sezione è condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 2. La sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.
3. Ai fini dell'iscrizione nella sezione, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 è attestato mediante autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese.
4. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale attesta il mantenimento dei requisiti previsti dagli articoli, rispettivamente, 1 e 2, e aggiorna, in caso di variazioni, le informazioni di cui al comma 3. L'attestazione del mantenimento dei requisiti e l'aggiornamento delle informazioni sono trasmessi all'ufficio del Registro delle imprese mediante la piattaforma di cui al comma 2.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.
Art. 2-ter. – (Sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali). – 1. Le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di buoni per l'acquisto di beni o servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese di cui agli articoli 1 e 2, in base a criteri stabiliti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. I buoni hanno un valore nominale di mille euro. I criteri e le modalità di emissione sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1.
3. I buoni sono emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro. A tale onere, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2-quater. – (Decadenza dei requisiti e attività di controllo). – 1. Qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, secondo le risultanze del periodico aggiornamento della sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 3, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente legge. Gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Per le imprese culturali e creative costituite in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.
2. Il Ministero dello sviluppo economico vigilia sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 2-quinquies. – (Copertura finanziaria). – 1. Per le finalità di cui all'articolo 2, pari a 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è incrementato di 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2018.
2. Agli oneri di cui a comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, dello stanziamento del fondo speciale di conto corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.