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Proposta di modifica n. 2.11 al ddl C.2950 in riferimento all'articolo 2.
argomenti:    

testo emendamento del 26/09/17

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e straordinaria.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. A copertura degli eventuali oneri conseguenti alle eventuali spese di manutenzione straordinaria in capo ai soggetti pubblici a cui appartengono i beni demaniali di cui al comma 1 si provvede, nei limiti di due milioni di euro annui, a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.