presentato il 03/10/2017 in VI Finanze e tesoro del Senato da Giuseppe VACCIANO (Misto) e altri e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 03/10/17
Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
«i) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
''Art. 71. - (Autonomia regolamentare) 1. Fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro dei dipendenti delle agenzie fiscali è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal contratto nazionale collettivo, nell'ambito di un ulteriore specifico comparto di contrattazione dedicato alle agenzie fiscali. Ciascuna agenzia definisce la contrattazione collettiva aziendale di secondo livello.
2. Al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle agenzie fiscali e in considerazione della peculiarità delle funzioni svolte e delle specifiche professionalità utilizzate, in parziale deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le materie indicate al comma 3 sono disciplinate da ciascuna agenzia con il proprio regolamento di amministrazione, in conformità ai principi indicati al comma 4.
3. Il regolamento di amministrazione è deliberato dal comitato di gestione, su proposta del direttore dell'agenzia, ed è sottoposto al ministro vigilante secondo le disposizioni dell'articolo 60. In particolare, esso:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia;
b) detta le norme per l'assunzione del personale dell'agenzia, per l'aggiornamento e per la formazione professionale, nonché per la valutazione dello stesso;
c) fissa le dotazioni organiche complessive del personale dipendente dall'agenzia;
d) determina le regole per l'accesso alla dirigenza nel rispetto dell'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
e) individua apposite posizioni organizzative di livello non dirigenziale e fissa le relative regole di accesso;
f) stabilisce i criteri per la mobilità dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative pre dirigenziali.
4. Il regolamento di amministrazione è redatto in conformità ai seguenti princìpi:
a) il reclutamento dei funzionari avviene mediante procedura concorsuale ovvero passaggio diretto di funzionari in servizio presso altre amministrazioni. La procedura concorsuale prevede una fase di selezione che comporta l'accesso a un periodo di tirocinio teorico-pratico retribuito e soggetto a valutazione, e una prova finale. I bandi definiscono i requisiti e i criteri per la partecipazione alla procedura e per l'accesso alle varie fasi della stessa;
b) la valutazione delle conoscenze professionali e delle capacità tecniche e manageriali è finalizzata al conferimento di incarichi, all'attribuzione di incentivi economici e alle progressioni di carriera;
c) le posizioni organizzative di livello non dirigenziale riguardano lo svolgimento di incarichi professionali di elevata responsabilità, alta professionalità o elevata specializzazione, ivi compresa la direzione di uffici operativi. Gli incarichi sono conferiti a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area e mediante una selezione interna che tiene conto delle capacità e del merito degli interessati desumibili su basi curriculari e dai titoli di studio posseduti nonché, quando il sistema di valutazione dei funzionari entrerà in vigore e sarà pienamente operativo, sulla base delle suddette valutazioni. Gli incarichi sono soggetti a valutazione annuale;
d) sono individuate le strutture di vertice a livello centrale e regionale, e definito il modello organizzativo delle strutture periferiche. Gli uffici possono essere di livello dirigenziale e non dirigenziale. Le posizioni dirigenziali sono articolate in prima e seconda fascia. Le posizioni dirigenziali di seconda fascia e le posizioni organizzative non dirigenziali sono articolate in diversi livelli di responsabilità. La retribuzione di posizione e, in caso di valutazione positiva, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative non dirigenziali è graduata in funzione del livello di responsabilità della posizione;
e) l'accesso alla qualifica dirigenziale avviene mediante procedura concorsuale per titoli ed esami.
Al concorso possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionati per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea ovvero, se in possesso di diploma di laurea e dottorato triennale di ricerca, coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali api cali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Le agenzie, nel rispetto dei criteri selettivi di cui al precedente capoverso, sono autorizzate ad effettuare concorsi riservati al personale in servizio presso l'agenzia che bandisce la procedura.
Resta ferma la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato in base all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale, su materie attinenti ai compiti istituzionali dell'agenzia che bandisce il concorso. I titoli valutabili e i relativi criteri sono definiti nei bandi, dando particolare rilievo alle esperienze lavorative pregresse maturate sia all'interno che all'esterno dell'agenzia purché attinenti alla materia tributaria.
l) sono aggiunti, in fine, gli elenchi A) e B), di cui all'allegato alla presente legge''.».