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Proposta di modifica n. 4.1 al ddl S.2443 in riferimento all'articolo 4.
  • presentato il 04/10/2017 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato
  • status: Ritirato

testo emendamento del 04/10/17

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LA RELATRICE

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. - (Formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario e servizi nei quali operano l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista). – 1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a seguito del rilascio del diploma di un corso di laurea della classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione.

        2. La formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico, di cui al comma 1, è funzionale al raggiungimento di idonee conoscenze, abilità e competenze educative e disciplinari connesse, per lo svolgimento delle attività professionali di cui all'articolo 6, in coerenza con i livelli del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) e con i requisiti di qualità previsti dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) secondo la normativa vigente.

        3. La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione.

        4. Le università favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, in possesso di uno dei due titoli di cui ai commi 1 e 3, intenda conseguire anche l'altro, subordinatamente al superamento dei test di accesso per quanto attiene al corso di laurea della classe L/SNT2.

        5. L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, ciascuno nella sfera delle proprie competenze, operano prioritariamente negli ambiti di cui all'articolo 3, in particolare all'interno dei seguenti servizi e presìdi pubblici e privati:

            a) servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale;

            b) compiti educativi a supporto di case famiglia e comunità educative di tipo familiare;

            c) servizi educativi nelle istituzioni scolastiche e servizi extrascolastici per il diritto allo studio, l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

            d) aspetti educativi dei servizi per la genitorialità e la famiglia e le pari opportunità, nonché servizi di consulenza tecnica d'ufficio nei procedimenti giudiziari di diritto di famiglia;

            e) aspetti educativi dei servizi di promozione del benessere e della salute e dei servizi per il recupero e l'integrazione;

            f) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;

            g) servizi educativi per anziani;

            h) servizi ludici, artistico-espressivi, sportivi, dell'animazione e del tempo libero;

            i) servizi educativi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale e servizi educativi per lo sviluppo della cooperazione internazionale;

            l) servizi educativi nel sistema penitenziario e di risocializzazione dei detenuti e di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario;

            m) servizi di educazione ambientale e per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei beni culturali;

            n) servizi educativi nel campo dell'informazione, della comunicazione, della multimedialità, della Media Education, della promozione culturale e della lettura;

            o) servizi educativi nei contesti lavorativi e servizi di formazione, collocamento, consulenza, orientamento e bilancio delle competenze.

        6. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico per i servizi educativi per l'infanzia è attribuita a coloro che sono in possesso della laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia; la medesima qualifica è altresì attribuita a coloro che sono in possesso della laurea triennale nella classe L-19 senza indirizzo specifico, della laurea triennale nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche, nonché nella laurea quinquennale a ciclo unico Scienze della formazione primaria, integrate da un corso di specializzazione che preveda 60 crediti formativi universitari di indirizzo specifico, rilasciati dai dipartimenti o dalle facoltà di Scienze della educazione o della formazione primaria, o denominazioni equivalenti.

        7. I laureati nella classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche che abbiano conseguito complessivamente almeno 20 CFU nei settori M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, SPS/07, SPS/08, M-DEA/01 possono essere ammessi a frequentare l'ultimo anno per complessivi 60 crediti formativi universitari di un corso della classe di laurea L-19 per conseguire il titolo di educatore professionale socio-pedagogico. In tale anno devono sostenere esami, frequentare tirocini e predisporre una tesi finale secondo un piano di studi specifico.

        8. Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni dei commi 6 e 7 non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.