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Proposta di modifica n. 1.8 al ddl S.2858 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/10/17

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Al comma 1, sostituire le parole da: «iscritti», fino alla fine del comma, con le seguenti; «, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione»

        Conseguentemente:

            a) sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nel rapporti

con la pubblica amministrazione) 1. Nei rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

        2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione del compensi del professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

        3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, è istituito, all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

            a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

            b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

                1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

                2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni;

                3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere ancorché tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni.

        5. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Decorso il termine di cui al presente comma le delibere possono essere adottate a maggioranza assoluta.

        6. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

        7. Ai componenti del comitato permanente di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

        8. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».

            b) all'articolo 3, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «iscritto all'ordine o al collegio professionale».