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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl S.2858 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/10/17

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Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Per ''professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione'' si intende l'attività economica diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di soggetti terzi, pubblici e privati, in modo personale, esercitata abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale e tecnico garantito dal possesso delle pertinenti qualifiche professionali. L'attività professionale deve essere svolta nel rispetto dei principi di responsabilità, autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica. Per ''prestazione professionale'' si intende il compimento di atti e l'erogazione di servizi e opere attinenti a una professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al Libro V, Titolo III, Capo II, del codice civile e dei princìpi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea, con particolare riferimento all'articolo 59 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed agli articoli 15 e 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in materia di tutela della libertà professionale e della libertà di impresa. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».