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Proposta di modifica n. 1.13 al ddl S.2858 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 10/10/17

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Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate nel rispetto dei pertinenti princìpi deontologici, al fine di tutelare l'affidamento del committente nonché di garantire la qualità della prestazione e la migliore tutela degli interessi generali. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono, comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate nel rispetto delle vigenti disposizioni dell'ordinamento giuridico nazionale ed europeo, degli ordinamenti di settore e del codice deontologico che regolamenta l'esercizio delle professioni stesse».