presentato il 10/10/2017 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Serenella FUCKSIA (FL(Id-PL, PLI)) e altri
testo emendamento del 10/10/17
Al comma 1, sostituire le parole: «ordine o collegio professionale» con le seguenti: «ordine, albo, o collegio professionale e a tutti i professionisti esercenti un'attività intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione sono esercitate nel rispetto dei pertinenti principi deontologici, al fine di tutelare l'affidamento del committente nonché di garantire la qualità della prestazione e la migliore tutela degli interessi generali. Le professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione possono essere esercitate in forma individuale, in forma associata o in forma societaria. In caso di esercizio delle suddette professioni in forma associata o societaria, devono comunque essere garantite e tutelate l'autonomia e l'indipendenza intellettuale e tecnica del professionista, anche per prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse».