Proposta di modifica n. 1.32
al ddl S.2858 in riferimento all'articolo 1.
presentato il 10/10/2017 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Serenella FUCKSIA (FL(Id-PL, PLI)) e altri
testo emendamento del 10/10/17
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In particolare l'equo compenso deve, in ogni caso, assicurare la remunerazione economica dell'opera svolta, comprensiva del valore economico e di risultato dell'opera, dei costi di produzione e del valore aggiunto eventualmente arrecato al processo di produzione dell'impresa nonché dell'utile da conseguire per il professionista».