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Proposta di modifica n. 1.45 ai ddl C.2182 , C.4169 , C.4350 , C.4413 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.44, 1.46)

testo emendamento del 04/10/17

  Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  «2. La qualificazione e l'abilitazione professionale di onicotecnico, di truccatore e di tecnico delle ciglia si intendono conseguite dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un corso regionale di qualificazione di 600 ore nel corso di un anno; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di abilitazione della durata minima di 300 ore oppure da un anno di inserimento presso un'impresa del settore di riferimento. I corsi e l'esame teorico pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in questione. La qualificazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in qualità di dipendente. L'abilitazione professionale di estetista consente l'esercizio delle attività di onicotecnico, truccatore e tecnico delle ciglia in forma imprenditoriale. Agli operatori qualificati in onicotecnica, truccatore o tecnico delle ciglia sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.»;
   b) al comma 3, lettera a), dopo le parole: corsi regionali aggiungere le seguenti: di abilitazione;
   c) al comma 8 sostituire le parole: qualifica professionale con le seguenti: abilitazione professionale.