Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 2.2 al ddl S.2858 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/10/17

sharingList();

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 2. - (Clausole che prevedono un compenso non equo nei rapporti con la Pubblica Amministrazione) – 1. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra il professionista e la Pubblica Amministrazione, committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

        2. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e i professionisti ai sensi della legge n. 4 del 2013, definiti con le modalità e dai soggetti di cui al successivo comma 3.

        3. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 2, con regolamento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene istituito all'interno del tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente cui partecipano gli Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

        4. All'interno del tavolo di cui al comma 3, possono essere costituite delle Commissioni per:

            a) la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate composte dai soli rappresentanti degli ordini e le istituzioni;

            b) la definizione dei parametri delle prestazioni libere composte dai soli rappresentanti delle associazioni e le istituzioni;

            c) la definizione dei parametri delle prestazioni libere anorché tipiche delle professioni regolamentate composte dai rappresentanti dei professionisti regolamentati, associativi e le istituzioni.

        5. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 1 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti».