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Proposta di modifica n. 2.14 al ddl S.2858 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/10/17

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Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        «3-bis. Ai fini della prima applicazione della presente legge, i parametri di cui al comma 2 del presente articolo devono essere aggiornati, avendo riguardo, tra l'altro, ai costi di produzione a carico dei professionisti. A tal fine, il Ministero competente convoca, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni maggiormente rappresentative delle libere professioni interessate, per acquisire i loro pareri. I parametri devono comunque essere inderogabilmente aggiornati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Successivamente, il Ministero aggiorna i parametri di cui al comma 2 almeno ogni due anni».