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Proposta di modifica n. 1.25 al ddl S.2208 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 12/10/17

sharingList();Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2bis. La segnalazione di cui al comma 1 non può essere effettuata in forma anonima. Tuttavia, di essa l'ente deve tener conto laddove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati».