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Proposta di modifica n. 2.12 al ddl S.2208 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Respinto

testo emendamento del 12/10/17

sharingList();Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) modalità per l'effettuazione di segnalazioni anche in forma anonima, fermo restando l'obbligo, da parte dell'ente di esaminarle soltanto ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese in maniera dettagliata, ovvero siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati».