Proposta di modifica n. 3.2 al ddl S.1119-B in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/10/17

sharingList();

Sostituire il comma 1 con il seguente:

              «1. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        ''3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa''».