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Proposta di modifica n. 1.151 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 24/04/13

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto possono richiedere l'anticipazione di liquidità di cui al comma 13. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al Titolo VIII del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.