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Articolo aggiuntivo n. 2.02 ai ddl C.3617 , C.4007 , C.4619 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 18/10/17

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Tutela della riservatezza degli iscritti al registro pubblico delle opposizioni).

  1. Con il decreto di cui al comma 15 dell'articolo 1, sono apportate altresì le opportune modificazioni alle disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, al fine di prevedere l'obbligatorietà per l'operatore di telemarketing di comunicare al gestore del registro pubblico delle opposizioni il diniego espresso telefonicamente dal consumatore all'utilizzo delle proprie utenze fisse e mobili per fini commerciali o ricerche di mercato.