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Proposta di modifica n. 1.4 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/10/17

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Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

        «3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

        4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

        Conseguentemente:

            sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:

        «3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

        4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

        ''2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna-lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nei collegio uninominale''.

        5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

        6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: ''liste candidati nei collegi plurinominali'' sono sostituite dalle seguenti: ''candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali'' e le parole: ''nei singoli collegi plurinominali'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali''.

        7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: ''di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione'' sono sostituite dalle seguenti: ''circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali''.

        8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi .nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti'';

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito'';

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali, in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere'';

            d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        ''3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)'';

            e) al comma 3-bis, le parole: ''dal comma 3'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai commi 3 e 3.1''.

        9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste inverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.

        2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

        3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

        4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione''.

        10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: ''nei collegi plurinominali'' sono soppresse.

        11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: ''delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate'' sono sostituite dalle seguenti: ''della circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali''.

        12. All'articolo 22, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al numero 3):

                1) le parole: ''verifica se le liste'' sono sostituite dalle seguenti: ''verifica se le liste circoscrizionali'';

                2) le parole: ''e al quarto'' sono soppresse;

            b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: ''dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e'';

            c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: ''dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e'';

            d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale'';

            e) al numero 6-bis):

            1) all'alinea:

                1.1) dopo le parole: ''comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista'' sono inserite le seguenti: ''e dei candidati in ciascun collegio uninominale'';

                1.2) le parole: ''all'articolo 19'' sono sostituite dalle seguenti: ''agli articoli 15-bis, comma 3.1, e 19'';

            2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            ''a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 15-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3'';

            f) al numero 6-ter), alinea, le parole: ''nel collegi plurinominali'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella circoscrizione''.

        13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente: ''Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione''.

        14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il numera 2) è sostituito dal seguente:

                ''2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi con assegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati unitamente ai nominativi del candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo on line progressivo risultato dal suddetto sorteggio'';

            b) al numero 5), le parole: ''nei collegi plurinominali'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella circoscrizione''.

        15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: ''le liste dei candidati del collegio plurinominale'' sono sostituite dalle seguenti: ''nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione''.

        16. L'articolo 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelle descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.

        2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24''.

        17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: ''plurinominale'' è sostituita dalla seguente: ''uninominale''.

        18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: ''plurinominale'' è sostituita dalla seguente: ''uninominale''.

        19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: ''L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale''.

        20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36, del 1957 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche''.

        21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi a 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

        ''1. Se l'elettore traccia un segno del nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

        2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

        3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati-o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.

        4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nulle''.

        22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3:

                1) al terzo periodo, le parole da: ''a cui è stato attribuito il voto'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ''e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto'';

                2) al quarto periodo, la parole: ''di preferenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''di ciascun candidato nel collegio uninominale'';

            b) al comma 3-bis, le parole: ''di preferenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''di ciascun candidato nel collegio uninominale'';

            c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo''.

        23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 1957, dopo le parole: ''scritture o segni'' sono inserite le seguenti: ''chiaramente riconoscibili,'' e le parole: ''far conoscere'' sono sostituite dalle seguenti: ''far identificare''.

        24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: ''di preferenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''di ciascun candidato nel collegio uninominale''.

        25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

            a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato ‘candidato primo del collegio';

            b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

            c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

            d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

            e) determina in totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

            f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

            g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio nominale;

            h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativa ardine numerico, e, in fine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

            i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione''.

        26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 83. – 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

            a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

            b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti vaIidi espressi nella circoscrizione medesima;

            c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

            d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attrlbuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

        2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

        3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione''.

        27. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

        28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

        2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

        3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

        4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

        5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione''.

        29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale''.

        30 All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: ''del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze'' sono sostituite dalle seguenti: ''della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1'';

            b) al comma 2, le parole: ''commi 2, 3 e 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 2 e 3''.

        31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al primo periodo, le parole: ''e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale'' sono soppresse;

            b) l'ultimo periodo è soppresso.

        32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al secondo comma, lettera c), le parole da: ''nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo'' fino alla fine della lettera sono soppresse;

            b) al terzo comma, le parole: ''numero 3)'' sono sostituite dalle seguenti: ''lettera b)''»;

        sostituire l'articolo 2 con il seguente:

        «Art. 2. - (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica). – 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato ''decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533'', è sostituito dal seguente:

        ''Art. 1. – 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

        2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.

        2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.

        2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

        3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale''.

        2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', suddivise in collegi uninominali''.

        3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: ''La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti'';

            b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

            c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        ''4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere'';

            d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        ''4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''.

        4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            ''a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio'';

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico''.

        5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dal seguente:

        ''Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.

        2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''.

        6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

        ''Art. 16. – 2. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga apportuno, da una o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

            a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato ‘candidato prima del collegio';

            b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

            c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

            d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

            e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

            f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per i totale dei voti validi della rispettiva regione;

            g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data daI quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

            h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominaIi, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

            i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

        Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

            a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

            b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

            c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)''.

        7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 6-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a pari di quest'ultima si procede a sorteggio.

        2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)''.

        8. L'articolo 11-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

        9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

        ''Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

        2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361''.

        10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

            b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

            ''a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta'';

            c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;

            d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            ''c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione daIl'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale'';

            e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        ''1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegna il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

        1-ter. I voti espressi nel collegio delIa Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi''.

        11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati''.

        12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            ''b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter''.

        13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

        ''3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi dei candidati, come calcolate ai sensi del comma 2''.

        14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.

        15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: ''e successive modificazioni'' sono aggiunte le seguenti: ''e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993,''»;

            Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

        «Art. 3. - (Delega al Governo per la riderminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore). – 1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.

        2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.

        3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

            b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

            c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

            d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

            e) nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

        4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) fatto salvo quanto stabilito dalla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

            a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

            b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubbliea, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);

            c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

            d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominaIi sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

            e) nella regione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

        5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

        6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

        7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

        8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Govemo presenta un disegno di legge alle Camere.

        9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, seno definite le modalità per consentire in via sperimentale Ia raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

        10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.».

        Sopprimere gli articoli 5 e 6;

        Sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:

Allegato 1

(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A

(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

        I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica».

 

CIRCOSCRIZIONE

Sede dell'Ufficio centrale

circoscrizionale

  1

Piemonte 1

Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Torino

  2

Piemonte 2

Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Torino

  3

Lombardia 1

Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Milano

  4

Lombardia 2

Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35

Milano

  5

Lombardia 3

Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33

Milano

  6

Lombardia 4

Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30

Milano

  7

Veneto 1

Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Venezia

  8

Veneto 2

Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Venezia

  9

Friuli-Venezia Giulia

Territorio dell'intera Regione

Trieste

10

Liguria

Territorio dell'intera Regione

Genova

11

Emilia-Romagna

Territorio dell'intera Regione

Bologna

12

Toscana

Territorio dell'intera Regione

Firenze

13

Umbria

Territorio dell'intera Regione

Perugia

14

Marche

Territorio dell'intera Regione

Ancona

15

Lazio 1

Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21

Roma

16

Lazio 2

Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

Roma

17

Abruzzo

Territorio dell'intera Regione

L'Aquila

18

Molise

Territorio dell'intera Regione

Campobasso

19

Campania 1

Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Napoli

20

Campania 2

Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Napoli

21

Puglia

Territorio dell'intera Regione

Bari

22

Basilicata

Territorio dell'intera Regione

Potenza

23

Calabria

Territorio dell'intera Regione

Catanzaro

24

Sicilia 1

Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Palermo

25

Sicilia 2

Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Palermo

26

Sardegna

Territorio dell'intera Regione

Cagliari

27

Valle d'Aosta

Territorio dell'intera Regione

Aosta

28

Trentino-Alto Adige

Territorio dell'intera Regione

Trento

Allegato 2

(Articolo 1, commi 1 e 31)

Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

        TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;

        TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;

        TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;

        TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;

        TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;

        TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

 

«Tabella A.1

(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

COLLEGI UNINOMINALI

PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

        I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

 

Circoscrizione PIEMONTE 1

PIEMONTE CAMERA 1

Piemonte n. 1;

PIEMONTE CAMERA 2

Piemonte n. 2;

PIEMONTE CAMERA 3

Piemonte n. 3;

PIEMONTE CAMERA 4

Piemonte n. 4;

PIEMONTE CAMERA 5

Piemonte n. 5;

PIEMONTE CAMERA 6

Piemonte n. 6;

PIEMONTE CAMERA 7

Piemonte n. 7;

PIEMONTE CAMERA 8

Piemonte n. 8;,

PIEMONTE CAMERA 9

Piemonte n. 9.

Circoscrizione PIEMONTE 2

PIEMONTE CAMERA 10

Piemonte n. 10;

PIEMONTE CAMERA 11

Piemonte n. 11;

PIEMONTE CAMERA 12

Piemonte n. 12;

PIEMONTE CAMERA 13

Piemonte n. 13;

PIEMONTE CAMERA 14

Piemonte n. 14;

PIEMONTE CAMERA 15

Piemonte n. 15;

PIEMONTE CAMERA 16

Piemonte n. 16;

PIEMONTE CAMERA17

Piemonte n. 17.

Circoscrizione LOMBARDIA 1

LOMBARDIA CAMERA 1

Lombardia n. 1;

LOMBARDIA CAMERA 2

Lombardia n. 2;

LOMBARDIA CAMERA 3

Lombardia n. 3;

LOMBARDIA CAMERA 4

Lombardia n. 4;

LOMBARDIA CAMERA 5

Lombardia n. 5;

LOMBARDIA CAMERA 6

Lombardia n. 6;

LOMBARDIA CAMERA 7

Lombardia n. 8;

LOMBARDIA CAMERA 8

Lombardia n. 9;

LOMBARDIA CAMERA 9

Lombardia n. 10;

LOMBARDIA CAMERA 10

Lombardia n. 11;

LOMBARDIA CAMERA 11

Lombardia n. 12;

LOMBARDIA CAMERA 12

Lombardia n. 13;

LOMBARDIA CAMERA 13

Lombardia n. 14;

LOMBARDIA CAMERA 14

Lombardia n. 15;

LOMBARDIA CAMERA 15

Lombardia n. 16.

Circoscrizione LOMBARDIA 2

LOMBARDIA. CAMERA 16

Lombardia n. 17;

LOMBARDIA CAMERA 17

Lombardia n. 18;

LOMBARDIA CAMERA 18

Lombardia n. 19;

LOMBARDIA CAMERA 19

Lombardia n. 20;

LOMBARDIA CAMERA 20

Lombardia n. 21;

LOMBARDIA CAMERA 21

Lombardia n. 34;

LOMBARDIA CAMERA 22

Lombardia n. 35.

Circoscrizione LOMBARDIA 3

LOMBARDIA CAMERA 23

Lombardia n. 22;

LOMBARDIA CAMERA 24

Lombardia n. 23;

LOMBARDIA CAMERA 25

Lombardia n. 24;

LOMBARDIA CAMERA 26

Lombardia n. 26;

LOMBARDIA CAMERA 27

Lombardia n. 31;

LOMBARDIA CAMERA 28

Lombardia n. 32;

LOMBARDIA CAMERA 29

Lombardia n. 33.

Circoscrizione LOMBARDIA 4

LOMBARDIA CAMERA 30

Lombardia n. 7;

LOMBARDIA CAMERA 31

Lombardia n. 26;

LOMBARDIA CAMERA 32

Lombardia n. 27;

LOMBARDIA CAMERA 33

Lombardia n. 28;

LOMBARDIA CAMERA 34

Lombardia n. 29;

LOMBARDIA CAMERA 35

Lombardia n. 30.

Circoscrizione VENETO 1

VENETO CAMERA 1

Veneto n. 1;

VENETO CAMERA 2

Veneto n. 2;

VENETO CAMERA 3

Veneto n. 3;

VENETO CAMERA 4

Veneto n. 4;

VENETO CAMERA 5

Veneto n. 5;

VENETO CAMERA 6

Veneto n. 6;

VENETO CAMERA 7

Veneto n. 7.

Circoscrizione VENETO 2

VENETO CAMERA 8

Veneto n. 8;

VENETO CAMERA 9

Veneto n. 9;

VENETO CAMERA 10

Veneto n. 10;

VENETO CAMERA 11

Veneto n. 11;

VENETO CAMERA 12

Veneto n. 12;

VENETO CAMERA 13

Veneto n. 13;

VENETO CAMERA 14

Veneto n. 14;

VENETO CAMERA 15

Veneto n. 15;

VENETO CAMERA 16

Veneto n. 16;

VENETO CAMERA 17

Veneto n. 17.

Circoscrizione FRIULI-VENEZIA GIULIA

FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 1

Friuli-Venezia Giulia n. 1;

FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 2

Friuli-Venezia Giulia n. 2;

FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 3

Friuli-Venezia Giulia n. 3;

FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 4

Friuli-Venezia Giulia n. 4;

FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 5

Friuli-Venezia Giulia n. 5.

Circoscrizione LIGURIA

LIGURIA CAMERA 1

Liguria n. 1;

LIGURIA CAMERA 2

Liguria n. 2;

LIGURIA CAMERA 3

Liguria n. 3;

LIGURIA CAMERA 4

Liguria n. 4;

LIGURIA CAMERA 5

Liguria n. 5;

LIGURIA CAMERA 6

Liguria n. 6.

Circoscrizione EMILIA-ROMAGNA

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 1

Emilia-Romagna n. 1;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 2

Emilia-Romagna n. 2;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 3

Emilia-Romagna n. 3;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 4

Emilia-Romagna n. 4;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 5

Emilia-Romagna n. 5;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 6

Emilia-Romagna n. 6;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 7

Emilia-Romagna n. 7;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 8

Emilia-Romagna n. 8;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 9

Emilia-Romagna n. 9;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 10

Emilia-Romagna n. 10;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 11

Emilia-Romagna n. 11;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 12

Emilia-Romagna n. 12;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 13

Emilia-Romagna n. 13;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 14

Emilia-Romagna n. 14;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 15

Emilia-Romagna n. 15.

Circoscrizione TOSCANA

TOSCANA CAMERA 1

Toscana n. 1;

TOSCANA CAMERA 2

Toscana n. 2;

TOSCANA CAMERA 3

Toscana n. 3;

TOSCANA CAMERA 4

Toscana n. 4;

TOSCANA CAMERA 5

Toscana n. 5;

TOSCANA CAMERA 6

Toscana n. 6;

TOSCANA CAMERA 7

Toscana n. 7;

TOSCANA CAMERA 8

Toscana n. 8;

TOSCANA CAMERA 9

Toscana n. 9;

TOSCANA CAMERA 10

Toscana n. 10;

TOSCANA CAMERA 11

Toscana n. 11;

TOSCANA CAMERA 12

Toscana n. 12;

TOSCANA CAMERA 13

Toscana n. 13;

TOSCANA CAMERA 14

Toscana n. 14.

Circoscrizione UMBRIA

UMBRIA CAMERA 1

Umbria n. 1;

UMBRIA CAMERA 2

Umbria n. 2;

UMBRIA CAMERA 3

Umbria n. 3;

UMBRIA CAMERA 4

Umbria n. 4;

UMBRIA CAMERA 5

Umbria n. 5.

Circoscrizione MARCHE

MARCHE CAMERA 1

Marche n. 1;

MARCHE CAMERA 2

Marche n. 2;

MARCHE CAMERA 3

Marche n. 3;

MARCHE CAMERA 4

Marche n. 4;

MARCHE CAMERA 5

Marche n. 5;

MARCHE CAMERA 6

Marche n. 6.

Circoscrizione LAZIO

LAZIO CAMERA 1

Lazio n. 1;

LAZIO CAMERA 2

Lazio n. 2;

LAZIO CAMERA 3

Lazio n. 3;

LAZIO CAMERA 4

Lazio n. 4;

LAZIO CAMERA 5

Lazio n. 5;

LAZIO CAMERA 6

Lazio n. 6;

LAZIO CAMERA 7

Lazio n. 7;

LAZIO CAMERA 8

Lazio n. 8;

LAZIO CAMERA 9

Lazio n. 9;

LAZIO CAMERA 10

Lazio n. 10;

LAZIO CAMERA 11

Lazio n. 11;

LAZIO CAMERA 12

Lazio n. 15;

LAZIO CAMERA 13

Lazio n. 20;

LAZIO CAMERA 14

Lazio n. 21.

Circoscrizione LAZIO 2

LAZIO CAMERA 15

Lazio n. 12;

LAZIO CAMERA 16

Lazio n. 13;

LAZIO CAMERA 17

Lazio n. 14;

LAZIO CAMERA 18

Lazio n. 19;

LAZIO CAMERA 19

Lazio n. 16;

LAZIO CAMERA 20

Lazio n. 17;

LAZIO CAMERA 21

Lazio n. 18.

Circoscrizione ABRUZZO

ABRUZZO CAMERA 1

Abruzzo n. 1;

ABRUZZO CAMERA 2

Abruzzo n. 2;

ABRUZZO CAMERA 3

Abruzzo n. 3;

ABRUZZO CAMERA 4

Abruzzo n. 4;

ABRUZZO CAMERA 5

Abruzzo n. 5.

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1

Molise n. 1;

MOLISE CAMERA 2

Molise n. 2.

Circoscrizione CAMPANIA 1

CAMPANIA CAMERA 1

Campania n. 1;

CAMPANIA CAMERA 2

Campania n. 2;

CAMPANIA CAMERA 3

Campania n. 3;

CAMPANIA CAMERA 4

Campania n. 4;

CAMPANIA CAMERA 5

Campania n. 5;

CAMPANIA CAMERA 6

Campania n. 6;

CAMPANIA CAMERA 7

Campania n. 7;

CAMPANIA CAMERA 8

Campania n. 8;

CAMPANIA CAMERA 9

Campania n. 9;

CAMPANIA CAMERA 10

Campania n. 10;

CAMPANIA CAMERA 11

Campania n. 11;

CAMPANIA CAMERA 12

Campania n. 12.

Circoscrizione CAMPANIA 2

CAMPANIA CAMERA 13

Campania n. 13;

CAMPANIA CAMERA 14

Campania n. 14;

CAMPANIA CAMERA 15

Campania n. 15;

CAMPANIA CAMERA 16

Campania n. 16;

CAMPANIA CAMERA 17

Campania n. 17;

CAMPANIA CAMERA 18

Campania n. 18;

CAMPANIA CAMERA 19

Campania n. 19;

CAMPANIA CAMERA 20

Campania n. 20;

CAMPANIA CAMERA 21

Campania n. 21;

CAMPANIA CAMERA 22

Campania n. 22.

Circoscrizione PUGLIA

PUGLIA CAMERA 1

Puglia n. 1;

PUGLIA CAMERA 2

Puglia n. 2;

PUGLIA CAMERA 3

Puglia n. 3;

PUGLIA CAMERA 4

Puglia n. 4;

PUGLIA CAMERA 5

Puglia n. 5;

PUGLIA CAMERA 6

Puglia n. 6;

PUGLIA CAMERA 7

Puglia n. 7;

PUGLIA CAMERA 8

Puglia n. 8;

PUGLIA CAMERA 9

Puglia n. 9;

PUGLIA CAMERA 10

Puglia n. 10;

PUGLIA CAMERA 11

Puglia n. 11;

PUGLIA CAMERA 12

Puglia n. 12;

PUGLIA CAMERA 13

Puglia n. 13;

PUGLIA CAMERA 14

Puglia n. 14;

PUGLIA CAMERA 15

Puglia n. 15;

PUGLIA CAMERA 16

Puglia n. 16.

Circoscrizione BASILICATA

BASILICATA CAMERA 1

Basilicata n. 1;

BASILICATA CAMERA 2

Basilicata n. 2;

BASILICATA CAMERA 3

Basilicata n. 3;

BASILICATA CAMERA 4

Basilicata n. 4;

BASILICATA CAMERA 5

Basilicata n. 5.

Circoscrizione CALABRIA

CALABRIA CAMERA 1

Calabria n. 1;

CALABRIA CAMERA 2

Calabria n. 2;

CALABRIA CAMERA 3

Calabria n. 3;

CALABRIA CAMERA 4

Calabria n. 4;

CALABRIA CAMERA 5

Calabria n. 5;

CALABRIA CAMERA 6

Calabria n. 6;

CALABRIA CAMERA 7

Calabria n. 7;

CALABRIA CAMERA 8

Calabria n. 8.

Circoscrizione SICILIA 1

SICILIA CAMERA 1

Sicilia n. 1;

SICILIA CAMERA 2

Sicilia n. 2;

SICILIA CAMERA 3

Sicilia n. 3;

SICILIA CAMERA 4

Sicilia n. 4;

SICILIA CAMERA 5

Sicilia n. 5;

SICILIA CAMERA 6

Sicilia n. 5;

SICILIA CAMERA 7

Sicilia n. 7;

SICILIA CAMERA 8

Sicilia n. 8;

SICILIA CAMERA 9

Sicilia n. 9;

SICILIA CAMERA 10

Sicilia n. 10.

Circoscrizione SICILIA 2

SIClLIA CAMERA 11

Sicilia n. 11;

SICILIA CAMERA 12

Sicilia n. 12;

SICILIA CAMERA 13

Sicilia n. 13;

SICILIA CAMERA 14

Sicilia n. 14;

SICILIA CAMERA 15

Sicilia n. 15;

SICILIA CAMERA 16

Sicilia n. 16;

SICILIA CAMERA 17

Sicilia n. 17;

SICILIA CAMERA 18

Sicilia n. 18;

SICILIA CAMERA 19

Sicilia n. 19;

SICILIA CAMERA 20

Sicilia n. 20.

Circoscrizione SARDEGNA

SARDEGNA CAMERA 1

Sardegna n. 1;

SARDEGNA CAMERA 2

Sardegna n. 2;

SARDEGNA CAMERA 3

Sardegna n. 3;

SARDEGNA CAMERA 4

Sardegna n. 4;

SARDEGNA CAMERA 5

Sardegna n. 5;

SARDEGNA CAMERA 6

Sardegna n. 6.

Allegato 3

(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

        NOTA ALLA TABELLA A-BlS

        La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nella due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

        All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

        Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

        La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

 

«Tabella A-ter

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Allegato 4

(Articolo 2, commi 1 e 14)

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

        TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;

        TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;

        TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.

 

Tabella 1

(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI

PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

        I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

 

PIEMONTE SENATO 1

Piemonte n. 10 e n. 11;

PIEMONTE SENATO 2

Piemonte n. 12 e n. 13;

PIEMONTE SENATO 3

Piemonte n. 14 e n. 15;

PIEMONTE SENATO 4

Piemonte n. 16 e n. 17;

PIEMONTE SENATO 5

Piemonte n. 2 e n. 3;

PIEMONTE SENATO 6

Piemonte n. 1 e n. 4;

PIEMONTE SENATO 7

Piemonte n. 5;

PIEMONTE SENATO 8

Piemonte n. 6 e n. 9;,

PIEMONTE SENATO 9

Piemonte n. 7 e n. 8.

LOMBARDIA SENATO 1

Lombardia n. 1 e n. 3;

LOMBARDIA SENATO 2

Lombardia n. 2 e n. 4;

LOMBARDIA SENATO 3

Lombardia n. 5 e n. 6;

LOMBARDIA SENATO 4

Lombardia n. 8 e n. 9;

LOMBARDIA SENATO 5

Lombardia n. 10 e n. 11;

LOMBARDIA SENATO 6

Lombardia n. 12 e n. 14;

LOMBARDIA SENATO 7

Lombardia n. 13 e n. 21;

LOMBARDIA SENATO 8

Lombardia n. 15 e n. 16;

LOMBARDIA SENATO 9

Lombardia n. 17 e n. 18;

LOMBARDIA SENATO 10

Lombardia n. 19 e n. 20;

LOMBARDIA SENATO 11

Lombardia n. 32 e n. 35;

LOMBARDIA SENATO 12

Lombardia n. 31 e n. 33;

LOMBARDIA SENATO 13

Lombardia n. 34;

LOMBARDIA SENATO 14

Lombardia n. 23 e n. 25;

LOMBARDIA SENATO 15

Lombardia n. 22 e n. 24;

LOMBARDIA. SENATO 16

Lombardia n. 26 e n. 27;

LOMBARDIA SENATO 17

Lombardia n. 7 e n. 28;

LOMBARDIA SENATO 18

Lombardia n. 29 e n. 30;

VENETO SENATO 1

Veneto n. 1 e n. 2;

VENETO SENATO 2

Veneto n. 3;

VENETO SENATO 3

Veneto n. 8 e n. 11;

VENETO SENATO 4

Veneto n. 9 e n. 10;

VENETO SENATO 5

Veneto n. 12 e n. 17;

VENETO SENATO 6

Veneto n. 15 e n. 16;

VENETO SENATO 7

Veneto n. 14 e n. 13;

VENETO SENATO 8

Veneto n. 7 e n. 5;

VENETO SENATO 9

Veneto n. 6 e n. 4;

FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1

Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;

FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2

Friuli-Venezia Giulia n. 3 n. 4 e n. 5;

LIGURIA SENATO 1

Liguria n. 1 e n. 2;

LIGURIA SENATO 2

Liguria n. 3 e n. 4;

LIGURIA SENATO 3

Liguria n. 5 e n. 6;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 1

Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 2

Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 3

Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 4

Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 5

Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 6

Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 7

Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;

TOSCANA SENATO 1

Toscana n. 1 e n. 2;

TOSCANA SENATO 2

Toscana n. 3 e n. 4;

TOSCANA SENATO 3

Toscana n. 5 e n. 6;

TOSCANA SENATO 4

Toscana n. 8 e n. 9;

TOSCANA SENATO 5

Toscana n. 10 e n. 11;

TOSCANA SENATO 6

Toscana n. 7 e n. 12;

TOSCANA SENATO 7

Toscana n. 13 e n. 14;

UMBRIA SENATO 1

Umbria n. 1 e n. 3;

UMBRIA SENATO 2

Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;

MARCHE SENATO 1

Marche n. 1 e n. 2;

MARCHE SENATO 2

Marche n. 3 e n. 4;

MARCHE SENATO 3

Marche n. 5 e n. 6;

LAZIO SENATO 1

Lazio n. 1 e n. 2;

LAZIO SENATO 2

Lazio n. 5 e n. 6;

LAZIO SENATO 3

Lazio n. 4 e n. 15;

LAZIO SENATO 4

Lazio n. 7 e n. 8;

LAZIO SENATO 5

Lazio n. 9 e n. 10;

LAZIO SENATO 6

Lazio n. 3 e n. 11;

LAZIO SENATO 7

Lazio n. 12 e n. 13;

LAZIO SENATO 8

Lazio n. 14;

LAZIO SENATO 9

Lazio n. 16 e n. 21;

LAZIO SENATO 10

Lazio n. 17 e n. 18;

LAZIO SENATO 11

Lazio n. 19 e n. 20;

ABRUZZO SENATO 1

Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;

ABRUZZO SENATO 2

Abruzzo n. 2 e n. 3;

MOLISE SENATO 1

Molise n. 1 e n. 2;

CAMPANIA SENATO 1

Campania n. 1 e n. 3;

CAMPANIA SENATO 2

Campania n. 2 e n. 5;

CAMPANIA SENATO 3

Campania n. 6 e n. 7;

CAMPANIA SENATO 4

Campania n. 8 e n. 9;

CAMPANIA SENATO 5

Campania n. 4 e n. 12;

CAMPANIA SENATO 6

Campania n. 10 e n. 11;

CAMPANIA SENATO 7

Campania n. 13 e n. 14;

CAMPANIA SENATO 8

Campania n. 15 e n. 16;

CAMPANIA SENATO 9

Campania n. 17 e n. 18;

CAMPANIA SENATO 10

Campania n. 19 e n. 20;

CAMPANIA SENATO 11

Campania n. 21 e n. 22;

PUGLIA SENATO 1

Puglia n. 2 e n. 2;

PUGLIA SENATO 2

Puglia n. 3 e n. 5;

PUGLIA SENATO 3

Puglia n. 4 e n. 15;

PUGLIA SENATO 4

Puglia n. 6 e n. 13;

PUGLIA SENATO 5

Puglia n. 7 e n. 12;

PUGLIA SENATO 6

Puglia n. 8 e n. 9;

PUGLIA SENATO 7

Puglia n. 10 e n. 11;

PUGLIA SENATO 8

Puglia n. 14 e n. 16;

BASILICATA SENATO 1

Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;

BASILICATA SENATO 2

Basilicata n. 3 e n. 4;

CALABRIA SENATO 1

Calabria n. 8 e n. 7;

CALABRIA SENATO 2

Calabria n. 6 e n. 4;

CALABRIA SENATO 3

Calabria n. 5 e n. 2;

CALABRIA SENATO 4

Calabria n. 1 e n. 3;

SICILIA SENATO 1

Sicilia n. 2 e n. 2;

SICILIA SENATO 2

Sicilia n. 3 e n. 4;

SICILIA SENATO 3

Sicilia n. 5 e n. 10;

SICILIA SENATO 4

Sicilia n. 6 e n. 9;

SICILIA SENATO 5

Sicilia n. 7 e n. 8;

SICILIA SENATO 6

Sicilia n. 11 e n. 12;

SICILIA SENATO 7

Sicilia n. 13 e n. 14;

SICILIA SENATO 8

Sicilia n. 16 e n. 17;

SICILIA SENATO 9

Sicilia n. 15 e n. 20;

SICILIA SENATO 10

Sicilia n. 18 e n. 19.

SARDEGNA SENATO 1

Sardegna n. 1 e n. 3;

SARDEGNA SENATO 2

Sardegna n. 6 e n. 2;

SARDEGNA SENATO 3

Sardegna n. 4 e n. 5.

Allegato 5

(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOTA ALLA TABELLA A

        La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale Iarghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

        All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; aI centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

        Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

        La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

 

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA