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Sub Emendamento n. 0.1.125.21 ai ddl C.1408 , C.1542 , C.1737 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/11/13

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale di abolizione delle province, i comuni e le comunità montane afferenti al territorio di una provincia sono tenuti, per ragioni di efficienza ed economicità, a costituire un'unica unione di Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui agli articoli 19 e 20 del testo unico, salvo le funzioni eventualmente delegate dalla Regione di appartenenza e quelle di seguito elencate:
   a) viabilità e trasporti;
   b) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
   c) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale.

  3-bis. Il personale e le strutture delle province sono riallocati tra le province stesse, le unioni di comuni, altri enti territoriali di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione, secondo i princìpi di legalità, di buon andamento e di imparzialità, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti.
  3-ter. L'unione di comuni è disciplinata dall'articolo 32 del testo unico.