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Proposta di modifica n. 1.23 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/10/17

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Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta».

        Conseguentemente:

        al comma 18, capoverso «Art. 31»:

            comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione» con le seguenti: «è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;

            comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza» ;

            comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;

        ai commi 18 e 25, sostituire la tabella «A-bis»,con la seguente:

        al comma19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «. L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta»;

        al comma 22:

            lettera a):

                numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza»;

                sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al quarto periodo, dopo le parole: ''di preferenza'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale''» ;

            sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: ''di preferenza'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale.''»;

        sostituire il comma 24 con il seguente:

        «24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: ''di preferenza'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale''»;

        al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

            «f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;

            f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

        al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire la parola: «presentazione»con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;

        al comma 30, lettera a), sostituire la parola: «presentazione» con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;