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Proposta di modifica n. 1.25 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/10/17

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Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

        ''Art. 13-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione del candidato o dei candidati, rispettivamente in ciascun collegio uninominale e in ciascun collegio plurinominale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale, uninominale e plurinominale.

        2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) stabilire che le, elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendere parte alle elezioni, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica, indice le elezioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;

            b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

            c) stabilire che una persona può candidarsi alle elezioni primarie in un collegio uninominale e/o nel numero massimo di collegi plurinominali in cui può candidarsi alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;

            d) stabilire che le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascun collegio plurinominale e a tre candidati per ciascun collegio uninominale;

            e) stabilire che, nei collegi plurinominali, deve essere rispettata la parità di genere. Nel caso in cui vi sia un numero dispari di candidati, un genere può prevalere di un'unità, purché, nel complesso dei collegi, rispettivamente uninominali e plurinominali, a livello nazionale, per ciascuna lista o coalizione di liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento;

            f) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

            g) stabilire che sono elettori coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e coloro i quali al momento dello svolgimento delle elezioni primarie non lo siano per non avere ancora raggiunto l'età minima richiesta, nel caso in cui essa sia comunque conseguita alla data per la quale sono indette le elezioni politiche;

            h) stabilire che il, voto è espresso su schede separate per il collegio uninominale e per quello plurinominale, sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica;

            i) prevedere che l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche avviene attraverso l'indicazione di uno o due candidati alle elezioni primarie; se il voto è espresso per due candidati, essi devono essere di genere diverso, pena l'annullamento del voto;

            l) stabilire che, relativamente ai collegi plurinominali, le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati in tale collegio, salvo i limiti imposti dal rispetto delle norme della presente legge che prevedono l'ordine alternato di genere. Nel caso in cui sulla base dei voti conseguiti non sia possibile rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle modifiche necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

            m) stabilire che, nel collegio uninominale, è candidato chi ha riportato, per la lista o la coalizione di liste, il maggior numero di voti nelle elezioni primarie. Nel caso in cui ciò non consenta di rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista o coalizione di liste a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle sostituzioni necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

            n) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza;

            o) prevedere che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte per i collegi uninominali e plurinominali presenti nell'ambito della stessa''».