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Proposta di modifica n. 1.60 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 23/10/17

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Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

        «18-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio. I componenti delle Forze di polizia preposti alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede''».