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Proposta di modifica n. 2.8 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/10/17

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Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le cifre così ottenute, tuttavia, subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna dì tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis».