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Proposta di modifica n. 2.16 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/10/17

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Al comma al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

            1) alla lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        «1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguita sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

            2) Alla lettera f), le parole: «ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2)», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere e), numeri 1), 1-bis) e 2)».