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Articolo aggiuntivo n. 3.0.3 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 23/10/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati)

        1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1987, n. 361, sono inseriti i seguenti:

''Art. 53-bis.

            1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in che studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento di identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.

            2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.

            3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

Art. 53-ter.

            1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

            2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

            3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.

            4. Una volta espresso il proprio veto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.

            5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale; dal presidente; il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.

            6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.

            7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire dello stato di previsione', del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno''».