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Articolo aggiuntivo n. 3.0.4 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 23/10/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

        1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, comma 2, le parole: ''per corrispondenza'' sono sostituite dalle seguenti: ''presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni'';

            b) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''per corrispondenza'', sono soppresse;

            c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: ''per corrispondenza'', sono soppresse;

            d) all'articolo 12:

                1) al comma 3, le parole: ''per corrispondenza'', sono soppresse, e le parole: ''la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante'', sono sostituite dalla seguente: ''e'';

                2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

                3) al comma 5, le parole: ''e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo'' sono soppresse;

                4) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia'';

                5) il comma 7 è sostituito dal seguente: ''7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica'';

                6) il comma 8 è abrogato;

            e) all'articolo 13, comma 1, le parole: ''per corrispondenza'' sono soppresse;

            f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: ''Art. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale."

        2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.

        3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge''.

            g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: ''per corrispondenza'' sono soppresse;

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 assicurando che sia esercitato, sotto la responsabilità dei funzionari addetti ai consolati della Repubblica, nei seggi istituiti presso i consolati della Repubblica, negli istituti italiani di cultura e in altre sedi stabilite dai consolati che rispondano a criteri di segretezza e sicurezza, nonché nelle sedi locali messe a disposizione dagli Stati esteri sulla base di apposite convenzioni».