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Articolo aggiuntivo n. 3.0.5 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 23/10/17

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Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire l'esercizio del voto in Italia dei cittadini lavoratori marittimi che si trovano per motivi di lavoro imbarcati su nave)

        1. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori lavoratori marittimi che, per motivi di lavoro, si trovino imbarcati presso una nave, possono votare presso il seggio elettorale costituito dal comandante della nave o da chi lo sostituisce, con funzioni di presidente, e due ufficiali o sottufficiali, con funzioni di segretari.

        2. Il lavoratore marittimo che per motivi di lavoro è imbarcato può chiedere di esercitare il loro diritto di voto durante la navigazione attraverso sistema elettronico On-Line. A tal proposito utilizzerà le stesse chiavi di accesso in uso per Fisco On-Line, servizi telematizzati dell'INPS ovvero tramite credenziali SPID.

        3. La richiesta di esercizio di cui al comma precedente avviene mediante la presentazione di apposita opzione, inviata tramite apposita funzione on-line, diversamente può essere redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, che deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indicazione del luogo presso il quale gli elettori interessati svolgono la propria attività di lavoro, studio o le cure mediche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        4. La comunicazione di opzione inviata tramite apposita funziona on-line viene trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno, nel caso di opzione espressa su carta libera ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma x, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma x, annotandola sulle liste sezionali. Entro il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno inserisce i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto con le modalità e nelle circoscrizioni elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

        5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ministeri dell'interno di concerto con quello della semplificazione amministrativa e sentito il Garante della Privacy stabiliscono le modalità di votazione on line.

        6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».