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Proposta di modifica n. 6.1 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 23/10/17

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Sostituire l'articolo con i seguenti:

        «Art. 6. – (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: ''la votazione'' sono inserite le seguenti: ''sono costituite di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della mera presenza di schede elettorali al suo interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e'';

            b) all'articolo 35:

        1) al primo comma, le parole da: ''che, a giudizio'' fino a: ''idonei all'ufficio'' sono sostituite dalle seguenti: ''iscritti nell'elenco di cui al terzo comma'';

        2) il quinto comma e sostituito dal seguente:

        ''In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indagine in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma'';

        3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        ''I presidenti non possono ricoprire tale incarichi per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

        I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

            a) godimento dei diritti civili e politici;

            b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

            c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

            d) all'articolo 38:

        1) all'alinea, dopo le parole: 'di segretario' sono aggiunte le seguenti: ', nonché di rappresentante di lista';

        2) la lettera a) è abrogata;

        3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado';

        4) dopo la lettera f) e aggiunta la seguente:

        'f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di 10 cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio';

            e) all'articolo 42:

        1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore';

        2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

        'Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno''';

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

        1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al comma 2, la parola: ''500'' è sostituita dalla seguente: ''700''.

        2. La disposizione di cui al comma 1 che applica a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Art. 6-ter.

(Disposizioni finanziarie)

        1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        2. Il Ministro dell'economia e nelle finanze e autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».