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Proposta di modifica n. 12.3 ai ddl C.334 , C.993 , C.1088 , C.1229 , C.1429 , C.1485 , C.1599 , C.1961 , C.2312 , C.2518 , C.2781 , C.3263 , C.3307 , C.3319 , C.3377 , C.3603 , C.3868 , C.3999 , C.4556 in riferimento all'articolo 12.
argomenti:    

testo emendamento del 24/10/17

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9. Per garantire l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria anche agli esercenti la professione infermieristica, si applicano le norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto riguarda le strutture in cui poter esercitare la libera professione intramuraria, data la caratteristica assistenziale anche extraospedaliera dell'attività infermieristica, si considera struttura idonea allo svolgimento anche il domicilio del paziente ovvero in subordine l'ambulatorio infermieristico territoriale o la farmacia secondo l'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Il professionista a cui sia richiesta la prestazione libero professionale intramuraria dovrà informare l'azienda di appartenenza e, previa autorizzazione della stessa, espletare tutte le attività di garanzia di trasparenza previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 120. Per quanto attiene alla quota di spettanza del professionista e dell'azienda sanitaria di appartenenza, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le rappresentanze sindacali e professionali della categoria, sono stabilite le tariffe spettanti e le modalità di loro acquisizione.