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Articolo aggiuntivo n. 14.01 ai ddl C.334 , C.993 , C.1088 , C.1229 , C.1429 , C.1485 , C.1599 , C.1961 , C.2312 , C.2518 , C.2781 , C.3263 , C.3307 , C.3319 , C.3377 , C.3603 , C.3868 , C.3999 , C.4556 in riferimento all'articolo 14.

testo emendamento del 24/10/17

  Dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

Art. 14-bis.
(Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi).

  1. Il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 200, è abrogato.
  2. Il Ministero della salute, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative ai fini della cooperazione applicativa tra la banca dati di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, e i sistemi informativi dell'Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi.
  3. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità alle previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.
  4. Le manifestazioni di cui al comma 3 devono essere autorizzate previa acquisizione del parere favorevole all'unanimità dei membri della commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, integrata da un medico veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico formato attraverso uno specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico-sportivi di riferimento, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – gestione ex ASSI e CONI-FISE, inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi e pubblicato sui rispettivi siti internet. I citati enti provvedono a stabilire e rendere pubblici i requisiti necessari per la certificazione dei percorsi formativi. La Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dal decreto di cui al comma 7 del presente articolo, ed esprime il parere anche sulla base della relazione tecnica concernente le caratteristiche dell'impianto e del fondo fornita dal comitato organizzatore.
  5. Sono escluse dal campo di applicazione dei commi 3, 4 e 6 le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dagli enti tecnici che svolgono le funzioni precedentemente attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), dalla Federazione equestre internazionale (FEI) e dalle associazioni da queste riconosciute nonché da associazioni o enti riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste dai commi 3, 4 e 6. È vietato utilizzare per le manifestazioni di cui al comma 3 equidi di età inferiore ai quattro anni e superiori ai 15 anni di età, equidi Purosangue Razza Inglese.
  6. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 3 di fantini e cavalieri che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e per i reati di cui all'articolo 727 del medesimo codice. È altresì vietata, per tre anni, la partecipazione dei fantini e dei cavalieri che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'uso di sostanze stupefacenti o dopanti e che, sulla base di un preventivo controllo a campione, da effettuare nelle quattro ore precedenti alla manifestazione, sono risultati positivi all'uso di alcol o di sostanze stupefacenti o dopanti. Gli organizzatori sono direttamente responsabili dell'applicazione del presente comma.
  7. In caso di violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale si applica a carico dell'organizzatore della manifestazione la sanzione amministrativa da euro 25.000 ad euro 75.000, ed è sempre disposta l'interruzione urgente della manifestazione da parte del Ministero della salute con propria ordinanza la cui violazione comporta la violazione dell'articolo 650 del codice penale.
  8. I fantini che corrono in violazione di quanto disposto dal comma 3 fermo restando quanto previsto dall'articolo 544-ter del codice penale soggiacciono alla sanzione amministrativa da 25.000 euro a 90.000 euro. È sempre disposta la confisca del cavallo utilizzato, anche se di proprietà di terzi.
  9. Il comitato organizzatore che viola quanto disposto dal comma 4 salvo che il fatto non costituisca reato soggiace alla sanzione amministrativa da 75.000 a 450.000 euro. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'organizzazione di tali manifestazioni.
  10. I membri della Commissione che rilasciano parere favorevole in violazione di quanto disposto dal comma 4 soggiacciono alla sanzione amministrativa da 25.000 euro a 75.000 euro ed alla misura accessoria della sospensione dell'attività di membro di Commissione. In caso di recidiva è disposta l'interdizione da membro della Commissione in qualunque manifestazione.
  11. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3.