presentato il 03/10/2017 in II Giustizia della Camera da Gianfranco CHIARELLI (Misto) e altri
testo emendamento del 03/10/17
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. In ogni caso, si considera non equo un compenso inferiore di oltre il 20 per cento a quello stabilito nelle tabelle allegate al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Conseguentemente:
all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini della presente legge, si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
b) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Dopo la lettera a), inserire le seguenti:
a-bis) nell'attribuzione al cliente della facoltà di recedere dal contratto senza un congruo preavviso;
a-ter) nella dichiarazione che le clausole apposte al contratto siano state oggetto di specifica trattativa tra le parti;
2. Alla lettera e) dopo le parole rimborso delle spese, aggiungere le seguenti: vive sostenute;
c) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: Sono inefficaci le dichiarazioni o consimili con le quali si riconosce che l'apposizione delle clausole sia stata oggetto di specifica trattativa tra le parti;
all'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
1. Sono nulle le clausole che determinino la non equità del compenso ai sensi dell'articolo 1 nonché le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2. Il contratto rimane valido per il resto;
l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art. 4.
(Determinazione giudiziale dell'equo compenso).
1. Il giudice:
a) accertata la non equità del compenso, ai sensi dell'articolo 1, ne dichiara la nullità, determinando il compenso dell'avvocato tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
b) accertata la vessatorietà della clausola, ai sensi dell'articolo 2 ne dichiara la nullità e qualora rilevi che tale clausola determini la non equità del compenso pattuito, determina il compenso tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.