Proposta di modifica n. 3.3
ai ddl C.3745 , C.3854 , C.4574 , C.4631 in riferimento all'articolo 3.
presentato il 03/10/2017 in II Giustizia della Camera da Antonio MAROTTA (AP-CPE-NCD-NCI) e altri
argomenti:
testo emendamento del 03/10/17
Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 3.
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.