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Proposta di modifica n. 3.4 ai ddl C.3745 , C.3854 , C.4574 , C.4631 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Approvato (Id. em. 3.1, 3.6)
argomenti:  

testo emendamento del 03/10/17

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 3.

  1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle, salvo che risultino specificamente approvate e sottoscritte ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
  2. L'eventuale azione volta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole della convenzione dovrà essere proposta dall'avvocato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione medesima.

nuova formulazione del 25/10/17

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'azione diretta alla dichiarazione di nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui all'articolo 1 è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.