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Proposta di modifica n. 1.17 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 24/10/17

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Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da:«un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti:«due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista».

        Conseguentemente:

        al comma 18, capoverso «Art. 31»:

            sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

            sopprimere i commi 3 e 4.

            all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate:

Tabella A-bis.1

        al comma 19:

            lettera b), capoverso, primo periodo:

                sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto»;

                sostituire le parole da: «un segno», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;

                sopprimere la lettera c);

            sostituire il comma 21 con il seguente:

        «21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

        all'articolo 2:

            ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate:

Tabella A-bis

        al comma 5, capoverso «Art. 14»:

            sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        «1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista»;

            al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».