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Proposta di modifica n. 1.36 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 24/10/17

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Al comma 10, lettera a), sostituire le parole da: «1500 e da non più di 2000» con le seguenti: «750 e da non più di 1500».

        Conseguentemente:

        al medesimo comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

        «a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

        al medesimo comma 10, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: «1-bis», con le seguenti: «1-ter».

        Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 7.