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Proposta di modifica n. 1.40 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 24/10/17

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Al comma 10, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali di almeno la metà più una delle circoscrizioni, salvo che non si tratti di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione corrispondente a o compresa in una Regione a statuto speciale. L'ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6)».

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 14, capoverso lettera e), alinea 2) sostituire le parole: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19», con le seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 1, 3.1 e 19».