presentato il 24/10/2017 in Assemblea del Senato da Stefano BERTACCO (Misto) e altri
status: Precluso
testo emendamento del 24/10/17
Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3.1. Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)"».
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nel complesso delle liste nei collegi uni nominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi».