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Proposta di modifica n. 1.214 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 24/10/17

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Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

            «e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3.1. Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)"».

        Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nel complesso delle liste nei collegi uni nominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi».