presentato il 24/10/2017 in Assemblea del Senato da Federico FORNARO (Art.1-MDP-LeU) e altri e altri 15 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 24/10/17
Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;».
Conseguentemente:
al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto della lista stessa»;
al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1:
- dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno»;
- dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis;»;
- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis)»;
- dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) procede alle operazioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) utilizzando le cifre elettorali per il riparto»;
- al comma 27, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, utilizzando le cifre elettorali per il riparto»;
all'articolo 2:
al comma 7:
capoverso «Art. 16», comma 1:
- dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti»;
- dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto della lista stessa»;
capoverso «Art. 16-bis», comma 1:
- dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto) conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno»;
- dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
«c-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis);
c-ter) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis)»;
- al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: «utilizzando le cifre elettorali per il riparto».