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Proposta di modifica n. 1.68 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 24/10/17

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Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

        Conseguentemente:

        al medesimo capoverso, medesimo comma:

            alla lettera e):

                sopprimere il numero 1);

                sostituire il numero 2), con il seguente:

        «2) le liste collegate in coalizione o non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 5 per cento dei voti validi espressi.

            alla lettera f):

                primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

                secondo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole»;

                quarto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;

                quinto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o delle singola»;

                sesto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

            sopprimere la lettera g);

            alla lettera h):

                sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizioni di liste o singole»;

                sopprimere, ovunque ricorrano, le parole:«coalizione di liste o singola»;

            sopprimere la lettera i);

        al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;

        all'articolo 2:

            al comma 7, capoverso «Art. 16-bis»:

                sopprimere le lettere c) e d);

            alla lettera e):

                sopprimere il numero 1;

                sostituire il numero 2), con il seguente:

        «2) le liste collegate in coalizione non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi».

            alla lettera f), sopprimere le parole: «, numeri 1) e 2)»;

        al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1:

            all'alinea, sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)»;

            alla lettera a):

                sostituire le parole da: «di cui all'articolo 16-bis», fino a: «3 per cento», con le seguenti: «e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento»;

                sostituire le parole: «ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse», con le seguenti: «ogni lista ammessa»;

                sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;

                sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola»;

                sopprimere la lettera b).