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Proposta di modifica n. 2.204 al ddl S.2941 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 24/10/17

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Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», sostituire la letterae), con la seguente:

            «e) Le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attribuzione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima».