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Proposta di modifica n. 10.4 al ddl S.2383 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 24/10/17

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Dopo il comma 1, insere i seguenti:

            «1-bis. E istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a euro 50 milioni, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.

            1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.

            1-quater. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

            1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».