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Sub Emendamento n. 3.1/17 dell'emendamento 3.1 al ddl S.2383 in riferimento all'articolo 3.
  • presentato il 24/10/2017 in IX Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato da Mario MORGONI (PD)

testo emendamento del 24/10/17

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All'emendamento 3.1, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. I Comuni possono procedere alla redazione di varianti agli strumenti urbanistici generali e ai piani attuativi non convenzionati finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di contenimento del consumo di suolo indicati dalla presente legge, dalle disposizioni regionali o da specifiche direttive o atti di indirizzo approvati dal Consiglio comunale che prevedano una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui al comma 3. Comunque, decorso il termine di 10 anni, le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo negli strumenti urbanistici formati o variati dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza che le procedure autorizzative per l'attuazione delle stesse siano state avviate, decadono».