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Proposta di modifica n. 2.1 al ddl S.2922 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/10/17

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Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «scuole militari», inserire le seguenti: «nonché alle cose immobili che presentano interesse artistico o storico particolarmente importante, appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, o a ogni altro ente e istituto pubblico, ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che sono».