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Articolo aggiuntivo n. 2.0.2 al ddl S.2922 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 24/10/17

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Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Requisiti per richiedere le concessioni)

Possono richiedere le concessioni di cui all'articolo 2 i soggetti di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile, che possiedono i seguenti requisiti:

            a) hanno per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione delle competenze delle professioni artigianali o dei prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti le professioni artigianali;

            b) hanno sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;

            c) svolgono attività stabile e continuativa.».