presentato il 24/10/2017 in VII Istruzione pubblica, beni culturali del Senato da Serenella FUCKSIA (FL(Id-PL, PLI)) e altri
testo emendamento del 24/10/17
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Requisiti per richiedere le concessioni)
Possono richiedere le concessioni di cui all'articolo 2 i soggetti di cui al Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile, che possiedono i seguenti requisiti:
a) hanno per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione delle competenze delle professioni artigianali o dei prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti le professioni artigianali;
b) hanno sede in Italia, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia;
c) svolgono attività stabile e continuativa.».