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Articolo aggiuntivo n. 2.01 ai ddl C.666 , C.184 , C.267 , C.230 , C.742 , C.1029 , C.1200 , C.2289 , C.4002 , C.4188 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 26/10/17

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Dopo l'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente: Art. 34-bis. (Condivisione di risorse economiche e strumentali tra enti locali). – 1. Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse disponibili, gli enti locali possono acquisire, anche per il tramite di apposite piattaforme telematiche, la temporanea disponibilità di risorse umane e strumentali messe a disposizione da altri enti locali, contro un corrispettivo in denaro o altra utilità.
  2. Sia il provvedimento con il quale viene messa a disposizione di altri enti una risorsa, sia quello di acquisizione di una risorsa altrui, sono di competenza dell'organo monocratico di vertice dell'ente locale, e possono essere assunti per via telematica, previa autenticazione con firma digitale.
  3. Qualora l'acquisizione si protragga per un periodo superiore a sei mesi, anche non consecutivi, o comunque assuma carattere di stabilità o continuità, deve essere stipulata apposita convenzione, ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.