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Articolo aggiuntivo n. 4.01 ai ddl C.666 , C.184 , C.267 , C.230 , C.742 , C.1029 , C.1200 , C.2289 , C.4002 , C.4188 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 26/10/17

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Raccolta in via digitale delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione delle consultazioni elettorali locali).

  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali locali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.