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Proposta di modifica n. 2.8 al ddl S.2888 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 27/10/17

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Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali» con le seguenti: «e costituisce un trattamento economico erogato esclusivamente in quanto connesso all'esercizio delle funzioni parlamentari».

        Conseguentemente:

            a) alla rubrica del medesimo articolo sopprimere le seguenti parole: «e trattamento previdenziale»;

            b) sostituire l'articolo 4 con il seguente:

        «Art. 4. – (Trattamento previdenziale complementare dei membri del Parlamento). – 1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti, adottano disposizioni volte a disciplinare – in coerenza con i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica l'istituzione e il funzionamento di un sistema previdenziale complementare facoltativo destinato ai membri del Parlamento, anche mediante l'attivazione di un apposito fondo alimentato esclusivamente dai contributi volontari dei parlamentari.

        2. L'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non deve, in alcun caso, determinare nuovi o maggiori oneri a carica della finanza pubblica.

        3. AI terzo comma dell'articolo 3 e al primo comma dell'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sostituire le parole: «detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica» con le seguenti: «detratti gli eventuali contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica versati ai sensi di quanto previsto all'articolo 4.»;

            c) sopprimere gli articoli da 5 a 11;

            d) sostituire l'articolo 12 con il seguente:

        «Art. 12. - (Rideterminazione della disciplina dell'indennità) –1. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati – nell'ambito della propria autonomia e secondo i rispettivi ordinamenti – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a rideterminare la disciplina concernente l'indennità spettante ai membri del Parlamento, in coerenza con i principi di cui alla medesima legge».