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Proposta di modifica n. 5.20 al ddl S.2888 in riferimento all'articolo 5.
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testo emendamento del 27/10/17

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Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «3-bis. Per i parlamentari cessati dal mandato il periodo minimo quinquennale per accedere al trattamento previdenziale, di cui al comma 1, si calcola comprendendo anche i periodi ammessi al riscatto al fine del completamento contributivo delle legislature nei casi di scioglimento anticipato ovvero di subentro, secondo le modalità previste dai regolamenti e dalle deliberazioni delle Camere vigenti al momento del riscatto».