Proposta di modifica n. 12.8 al ddl S.2888 in riferimento all'articolo 12.
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testo emendamento del 27/10/17

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Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 12. - (Rideterminazione degli assegni vitalizi) – 1. Gli Uffici di Presidenza, nella loro autonomia, possono rideterminare gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali in essere, assicurando il pieno rispetto dei principi costituzionali di eguaglianza, di legittimo affidamento, di ragionevolezza e garantendo la temporaneità delle misure adottate e la loro finalità sociale».